VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

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VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI_ riclassificazione di aree edificabili, affinchè siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

Data:

15 Gennaio 2026

Notizia scaduta il:

16 Marzo 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV SERVIZI TECNICI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, S.U.A.P. E COMMERCIO

VISTO l'art. 7 della L. R. del 16 marzo 2015, n. 4 e s.m.i. (B.U.R. n. 27 del 20.03 2015);

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 11.02.2016 avente ad oggetto: “Legge regionale 16 marzo 2014, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, chiarimenti in merito all'articolo 7”;

RENDE NOTO

agli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare, entro i successivi sessanta giorni dalla presente pubblicazione, quindi entro il  16-03-2026, la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinchè siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

Il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi (P.I.) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

La variante non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026, 12:18

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