Convivenza di fatto

Informazioni generali

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della convivenza di fatto, disciplinata dai commi 36 – 65 dell’art. 1. La costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione né da legami di matrimonio o unione civile. Pertanto i soggetti interessati a formare una convivenza di fatto devono:

– avere un’età superiore ai 18 anni

– essere di stato libero

– essere residenti nella stessa unità immobiliare ed essere iscritti nel medesimo stato di famiglia

RICHIESTA E COSTITUZIONE CONVIVENZA DI FATTO:

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza. La dichiarazione può essere consegnata all’ufficio anagrafe o spedita per pec.

DIRITTI: 

Ai conviventi di fatto la Legge 20 maggio 2016, n.76, riconosce significativi diritti quali:

a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;

b) in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;

c) ciascun convivente di fatto può designare, in forma scritta e autografa, l’altro quale suo rappresentante,

– in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

– in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

d) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni ovvero, se la convivenza si è protratta per più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza (comunque non oltre i 5 anni). Il soggetto superstite con figli minori o disabili  ha diritto di mantenere l’abitazione per un periodo non inferiore a tre anni;

e)  in caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto di locazione, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;

f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;

g) partecipazione agli utili dell’impresa familiare a favore del convivente di fatto che in essa presta stabilmente la propria opera (art. 1 comma 46);

h) il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altra parte ove ricorrano i presupposti di legge (infermità di mente, incapacità, necessità di assistenza per la cura dei propri interessi);

i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA:

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  •  matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso del convivente;
  • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione

CONTRATTO DI CONVIVENZA:

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Pagina aggiornata il 07/03/2024

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