Alcuni interventi edilizi di minore entità possono essere eseguiti secondo la seguente disciplina semplificata, introdotta dal D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, convertito nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010, e successive modifiche.
A seconda della tipologia di intervento sono previste modalità diverse di presentazione della documentazione necessaria.
1. attività di edilizia libera senza comunicazione
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Testo unico sull’edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380), vengono realizzati senza comunicazione:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2. attività di edilizia libera con comunicazione e relazione tecnica asseverata
Ai sensi dell’art. 6-bis del Testo unico sull’edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380), vengono realizzati previa comunicazione dell’inizio dei lavori corredata da relazione tecnica asseverata ed elaborati progettuali:
a) interventi di manutenzione straordinaria (articolo 3 comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001), sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
La modulistica specifica può essere reperita al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-unif…
Documentazione da presentare
La modulistica specifica può essere reperita sul sito della Regione del Veneto https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-unif…
Costi
Diritti di Segreteria importo pari a € 100,00
I versamenti devono essere effettuati presso la tesoreria comunale o mediante bonifico bancario.
Tutte le attestazioni dei versamenti vanno allegate alla pratica.
Pagina aggiornata il 07/03/2024